Cartella esatt. - ricorso giudiziale

 

 

Una prima considerazione sui ricorsi riguarda le motivazioni utilizzabili. In generale la cartella esattoriale puo’ essere contestata soltanto per vizi formali propri o di notifica, oppure per vizi di notifica dell’atto precedente.

 

Se l’atto precedente risulta regolarmente notificato e non impugnato nei termini previsti, la cartella puo’ essere impugnata SOLO per vizi propri (vedi anche Cassazione, sentenza 20751/06), e l’atto precedente rimane valido.

 

Riguardo alle sanzioni amministrative (tipicamente le multe per violazione del codice della strada), e’ interessante un principio piu’ volte ribadito dalla Cassazione, secondo cui se il verbale (atto precedente la cartella) NON e’ stato notificato regolarmente e quindi la cartella e’ il PRIMO atto con il quale il debitore viene a conoscenza della pretesa, insieme ad essa e’ contestabile anche il contenuto del verbale stesso, ovvero si possono utilizzare questioni di merito riguardo alla sanzione originaria “recuperando” cosi’ il diritto alla difesa che non si e’ potuto esercitare in precedenza (sentenze 9482/2003, 6119/2004, 15149/2005, 17445/2007).

 

 

E’ molto importante, volendo procedere in tal senso, fare indagini approfondite sulla notifica, soprattutto riguardo all’eventualita’ che essa sia avvenuta per giacenza.

 

I termini di ricorso cambiano a seconda del tributo oggetto della cartella

 

- In caso di imposte sui redditi, imposta di registro, ipotecaria e catastale, imposta sulle successioni o donazioni, tasse automobilistiche, canone rai, tributi locali, etc, il termine di presentazione e’ di 60 giorni e ci si deve rivolgere alla commissione provinciale tributaria (giudice tributario, vedi scheda tra i link);

  • in caso di contributi previdenziali, il termine e’ di 40 giorni e ci si deve rivolgere al giudice del lavoro;
  • in caso di sanzioni amministrative (tipicamente le multe al codice della strada) il termine e’ di 30 giorni e ci si puo’ rivolgere al giudice di pace della zona ove e’ avvenuta l’infrazione.
  • se la sanzione e’ relativa a materie particolari (tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro,di previdenza e assistenza obbligatoria, urbanistica ed edilizia, di igiene degli alimenti e delle bevande, di societa’ e di intermediari finanziari, etc,) oppure supera i 15.493,71 euro, ci si deve invece rivolgere al tribunale ordinario (Art.22 e 22bis legge 689/81).

 

Riguardo invece all’organo contro cui fare ricorso (argomento sul quale c’e’ diatriba giurisprudenziale) si puo’ genericamente dire che puo’ essere indifferentemente chiamato il causa sia il concessionario/agente della riscossione sia l’ente creditore, scegliendo in base alle motivazioni per cui si contesta (un vizio di notifica o di forma e’ tipicamente riconducibile al concessionario, mentre un errore sul dovuto -perche’ si e’ gia’ pagato o perche’ si ha diritto a detrazioni non prese in considerazione, per fare due esempi- e’ di competenza dell’ente creditore).

C’e’ da dire che agire contro il Concessionario va sempre bene, perche’ qualora questi riscontrasse responsabilita’ non sue, e’ obbligato a chiamare in causa l’ente creditore (senza che debba provvedere il ricorrente), pena il dover comunque rispondere delle irregolarita’ (si veda l’art. 39 del d.lgs.112/99). Il principio generale e’ che il ricorso non perde di efficacia se viene fatto verso la controparte errata, e’ semmai essa stessa che deve cautelarsi in tal senso. (Riferimenti: sentenza CTR Lazio 4/34/08, sentenza Corte Cassazione 16412/2007 e disposizioni date dall’Agenzia delle entrate ai propri uffici con Circolare 51/E del 17/7/08)

 

Come gia’ detto la cartella deve comunque riportare le modalita’ di ricorso e l’organo a cui rivolgerlo, pertanto il consiglio e’ comunque quello di riferirsi a quanto indicato.