Cartelle illegittime: pronunce giudici

 

 

In questi ultimi mesi si è abbattuta una vera e propria tempesta sugli agenti della riscossione.Tutto ciò ha avuto inizio da un’Ordinanza del 9 novembre scorso della Corte Costituzionale, la quale ha dichiarato che “l'obbligo imposto ai concessionari di indicare nelle cartelle di pagamento il responsabile del procedimento, ... ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa, ... e la garanzia del diritto di difesa”.

Inutile dire che su tale questione le prime pronunce di merito non si sono fatte attendere (Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, Bari, Lucca e Piacenza) anche se al momento appare ancora prematuro parlare di annullamento di massa delle cartelle esattoriali.

Risulta, comunque, sintomatica la pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Piacenza (sent. nr.103/02/07), la quale, seppur prescindendo dalla predetta ordinanza della Corte Costituzionale, nelle proprie motivazioni fa giustamente derivare l’obbligo di indicazione del responsabile del procedimento allo Statuto dei diritti del Contribuente (Legge nr.212/2000).

Infatti, l’art.7 dello Statuto, al comma 2, prevede che “gli atti dell’Amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare ... il responsabile del procedimento”.

Posizione, quella sopra illustrata, che invece non ha trovato concorde la Commissione Tributaria del Veneto, la quale ha recentemente sostenuto che “l’articolo 7 dello Statuto del Contribuente non commina alcuna specifica sanzione di nullità nell’ipotesi in cui nella cartella di pagamento notificata al contribuente sia omessa l’indicazione del responsabile del procedimento” (sent. CTR Veneto nr.49 del 17.01.2008).

Argomentazione a dir poco discutibile in quanto, se si osserva la normativa degli atti amministrativi nel suo complesso, ci si rende conto come la mancanza del responsabile del procedimento rappresenta sicuramente un vizio di nullità.

Ciò trova conferma soprattutto nelle disposizioni contenute nel Capo I della Legge 7 agosto 1990, n.241 dove sono indicati i principi generali in materia di procedimento amministrativo.

Principi che, come già sottolineato in altre occasioni, riguardano la modalità di svolgimento dell’attività amministrativa, la quale deve necessariamente perseguire “i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza ” (art.1, comma 1 della Legge 241/90) . E proprio nell’ottica di tale maggiore trasparenza sia l’indicazione delresponsabile del procedimento che la motivazione rappresentano sicuramente due elementi sostanziali della cartella di pagamento in quanto devono (o almeno dovrebbero) mirare a chiarire i motivi e l’ammontare della pretesa creditoria.
In questo senso appare significativa una recentissima pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Lucca, la quale, accogliendo le doglianze del contribuente, dichiara che pur essendo vero che “... la cartella contestata è del tutto conforme al modello Ministeriale approvato con D.M. 28 giugno 1999 che non prevede alcuna sottoscrizione…” è anche vero che “Le disposizioni sulla formazione degli atti di accertamento e di riscossione vanno contestualizzati nella profonda trasformazione del procedimento tributario ... avviata nella seconda metà degli anni ’90, culminata con la legge 27 luglio 2000 nr.212, concernente le disposizioni sul cd Statuto dei diritti del Contribuente” (sent. CTP Lucca nr.163 del 18.12.2007).

Infine, occorre evidenziare un ulteriore elemento a supporto della c.d. nullità delle “cartelle mute”. All’indomani dell’oramai famosa Ordinanza della Corte Costituzionale si è posto il problema, tra gli addetti ai lavori, se la mancanza del responsabile fosse da considerare un vizio insanabile o meno della cartella.
Si ritiene, invece, che tale problema non dovrebbe minimamente porsi, in quanto la stessa Avvocatura Generale dello Stato, nel giudizio sopra citato, chiedendo che fosse dichiarata inammissibile la questione di incostituzionalità, ha precisato che il far venire meno l’obbligo di indicare il responsabile del procedimento avrebbe comportato che la mancanza o l’insufficienza di tale indicazione non sarebbe stato più oggetto di “un dovere sanzionabile con la declaratoria di illegittimità” della cartella di pagamento, ammettendo di fatto quindi la gravità della violazione (si veda la descrizione del fatto nell’Ordinanza della Corte Costituzionale nr.377 del 9.11.2007).
Va da sé, dunque, che in caso di mancata osservanza dei precedenti requisiti (indicazione del responsabile e/o motivazione) la cartella risulta gravata da vizio di nullità sia perché in contrasto con i principi dello Statuto dei Diritti del Contribuente e sia anche perché risulterebbe comunque applicabile l’art.21-septies, comma 1, della Legge 241/90, il quale enuncia che “È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali ...”.

Come consuetudine, allo scopo di rendere i principi costituzionali di eguaglianza e capacità contributiva (artt. 3 e 53 Cost.) sempre più concreti e vicini al cittadino/contribuente, lo studio ha attivato il “punto informativo per l’impresa e il contribuente”.
Chiunque si trovi, quindi, di fronte a tali problematiche potrà senza timore avere tutte le informazioni necessarie in merito.