105071 visite - 04 Settembre 2010
Cartelle illegittime: pronunce giudici
In questi ultimi mesi si è abbattuta una vera e propria tempesta sugli agenti della riscossione.Tutto ciò ha avuto inizio da un’Ordinanza del 9 novembre scorso della Corte Costituzionale, la quale ha dichiarato che “l'obbligo imposto ai concessionari di indicare nelle cartelle di pagamento il responsabile del procedimento, ... ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa, ... e la garanzia del diritto di difesa”. Inutile dire che su tale questione le prime pronunce di merito non si sono fatte attendere (Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, Bari, Lucca e Piacenza) anche se al momento appare ancora prematuro parlare di annullamento di massa delle cartelle esattoriali. Risulta, comunque, sintomatica la pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Piacenza (sent. nr.103/02/07), la quale, seppur prescindendo dalla predetta ordinanza della Corte Costituzionale, nelle proprie motivazioni fa giustamente derivare l’obbligo di indicazione del responsabile del procedimento allo Statuto dei diritti del Contribuente (Legge nr.212/2000). Infatti, l’art.7 dello Statuto, al comma 2, prevede che “gli atti dell’Amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare ... il responsabile del procedimento”. Posizione, quella sopra illustrata, che invece non ha trovato concorde la Commissione Tributaria del Veneto, la quale ha recentemente sostenuto che “l’articolo 7 dello Statuto del Contribuente non commina alcuna specifica sanzione di nullità nell’ipotesi in cui nella cartella di pagamento notificata al contribuente sia omessa l’indicazione del responsabile del procedimento” (sent. CTR Veneto nr.49 del 17.01.2008). Argomentazione a dir poco discutibile in quanto, se si osserva la normativa degli atti amministrativi nel suo complesso, ci si rende conto come la mancanza del responsabile del procedimento rappresenta sicuramente un vizio di nullità. Ciò trova conferma soprattutto nelle disposizioni contenute nel Capo I della Legge 7 agosto 1990, n.241 dove sono indicati i principi generali in materia di procedimento amministrativo. Principi che, come già sottolineato in altre occasioni, riguardano la modalità di svolgimento dell’attività amministrativa, la quale deve necessariamente perseguire “i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza ” (art.1, comma 1 della Legge 241/90) . E proprio nell’ottica di tale maggiore trasparenza sia l’indicazione delresponsabile del procedimento che la motivazione rappresentano sicuramente due elementi sostanziali della cartella di pagamento in quanto devono (o almeno dovrebbero) mirare a chiarire i motivi e l’ammontare della pretesa creditoria. Infine, occorre evidenziare un ulteriore elemento a supporto della c.d. nullità delle “cartelle mute”. All’indomani dell’oramai famosa Ordinanza della Corte Costituzionale si è posto il problema, tra gli addetti ai lavori, se la mancanza del responsabile fosse da considerare un vizio insanabile o meno della cartella. Come consuetudine, allo scopo di rendere i principi costituzionali di eguaglianza e capacità contributiva (artt. 3 e 53 Cost.) sempre più concreti e vicini al cittadino/contribuente, lo studio ha attivato il “punto informativo per l’impresa e il contribuente”.
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