Annullamento cartella

 

 

Annullamento della cartella esattoriale è la richiesta che il debitore inoltra all’ufficio dell’ente creditore (impositore) che ha formato il ruolo della cartella esattoriale, quando ritiene infondato l’addebito riportato nella cartella esattoriale stessa.

Lo annullamento della cartella esattoriale, quindi, è la procedura attraverso la quale l’ufficio dell’ente creditore (impositore) che ha inviato all’agente della riscossione l’ordine di incassare determinate somme dal debitore, invia all’agente della riscossione stesso un provvedimento nel quale annulla in tutto o in parte l’ordine di incasso contenuto nella cartella esattoriale, perché non sono più dovute, in tutto o in parte, le somme richieste.

 

Il provvedimento di annullamento della cartella esattoriale è emanato a seguito di richiesta di annullamento in autotutela o di ricorso avverso il pagamento della cartella esattoriale ed è pertanto riconducibile ai seguenti casi:

 

  • Annullamento della cartella esattoriale in caso di autotutela. A seguito di formale richiesta scritta del debitore e talvolta anche senza che sia necessario presentare alcuna istanza (ad esempio in presenza di palesi errori), l’ufficio dell’ente creditore (impositore) che ha emesso il ruolo, se riconosce l’errore in cui è incorso, opera direttamente lo annullamento (totale o parziale) della cartella esattoriale e invia il relativo provvedimento di annullamento all’agente della riscossione.

  • Annullamento della cartella esattoriale a seguito di decisione della Commissione Tributaria. Quando il contribuente, a seguito di ricorso alla Commissione Tributaria, vince il ricorso ha diritto ad ottenere lo annullamento della cartella esattoriale entro 90 giorni dalla notifica della decisione. Se le somme oggetto del ricorso sono state pagate dal contribuente in attesa della decisione, l’ufficio dell’ente creditore (impositore) deve inviare all’agente della riscossione l’ordine di rimborsare al contribuente le somme riconosciute non dovute affinché l’agente della riscossione provveda alla restituzione.

  • Annullamento della cartella esattoriale a seguito di sentenza favorevole del Giudice di Pace o del Giudice Ordinario. La stessa procedura e gli stessi diritti descritti per le decisioni pronunciate dalla Commissione Tributaria valgono per le sentenze favorevoli pronunciate dai Giudicidi Pace e dai Giudici Ordinari.

 

ANNULLAMENTO DELLA CARTELLA ESATTORIALE PER AUTOTUTELA

Il debitore che ritiene infondato l’addebito riportato nella cartella esattoriale, può presentare le sue contestazioni all’ufficio dell’ente creditore che ha formato il ruolo, chiedendo lo annullamento della cartella esattoriale stessa.

Se il debitore, dopo attenta analisi della cartella esattoriale, ritiene che la somma richiesta non sia dovuta deve reperire la documentazione a sostegno delle proprie ragioni. Ad esempio:

  • nel caso di multe automobilistiche, il bollettino di pagamento del verbale di contravvenzione o la decisione del Prefetto o del Giudice di Pace se si è fatta opposizione ed è stato annullato il verbale di contravvenzione;
  • nel caso di recupero di imposte sui redditi da parte dell’Agenzia delle Entrate (crediti erariali), la dichiarazione dei redditi prodotta per l’anno cui si riferisce il tributo con tutta la documentazione e l’eventuale pagamento in autotassazione.

 

Con la documentazione dell’avvenuto pagamento o dell’insussistenza del debito descritto nella cartella esattoriale, il Contribuente dovrà:

  • recarsi all’ufficio dell’ente creditore (o impositore) che ha inviato all’agente della riscossione l’ordine di riscuotere quel tributo attraverso la cartella esattoriale. L’ubicazione dell’ufficio è indicata nella cartella esattoriale nella sezione “Dettaglio degli addebiti” oppure nella sezione “Quando e come presentare ricorso”;
  • presentare a detto ufficio un’istanza in “autotutela”, termine tecnico che identifica la richiesta di annullamento della cartella esattoriale con la documentazione a sostegno.

 

Il debitore deve fare molta attenzione ai termini ed all’iter seguito poiché l’istanza in “autotutela” non blocca i termini utili per ricorrere al Giudice Tributario o a quello Ordinario (ad es. Giudice di Pace), pertanto:

  • se l’ufficio dell’ente creditore (o impositore), alla verifica della documentazione esibita, riconosce subito l’errore in cui è incorso ed annulla la cartella esattoriale, il Contribuente deve solo accertarsi che l’ufficio comunichi all’agente della riscossione lo annullamento della cartella esattoriale;
  • se l’ufficio dell’ente creditore (o impositore) non riconosce l’errore, mentre il debitore continua a ritenere fondata la sua richiesta, quest’ultimo può ricorrere al Giudice Tributario o a quello Ordinario, attivando un formale “ricorso” avverso il pagamento della cartella esattoriale. Il ricorso deve essere presentato entro i termini previsti dalla legge onde evitare di perdere definitivamente la possibilità di vedere accolte le proprie ragioni.

 

Questi termini, che risultano chiaramente indicati nella sezione della cartella esattoriale ”Quando e come presentare ricorso”, possono variare da 30 a 40 o 60 giorni dalla data di notifica della cartella esattoriale, a seconda che l’importo iscritto a ruolo ed indicato in cartella esattoriale trae origine da sanzioni per contravvenzioni al codice della strada, sanzioni amministrative di vario tipo, tributi comunali, contributi previdenziali, tributi erariali o altro.

Nella stessa sezione è indicato anche il Giudice competente a ricevere il ricorso avverso il pagamento della cartella esattoriale.

L’ufficio che riscontra l’atto illegittimo è tenuto ad adottare la procedura di annullamento della cartella esattoriale in base alle norme sull’autotutela (art. 2 quater del D.L. n. 564 del 1994; Decreto ministeriale n. 37 del 1997). L’ufficio quindi procede allo annullamento della cartella esattoriale, togliendo così efficacia alla cartella esattoriale stessa ed interrompendo le procedure di riscossione.

Qualora l’istanza di sgravio della cartella esattoriale da parte del debitore sia stata prodotta mentre ancora non sono scaduti i termini per presentare ricorso avverso il pagamento della cartella esattoriale, l’ufficio competente ha l’obbligo di comunicare al contribuente gli eventuali provvedimenti di annullamento, totale o parziale, del ruolo della cartella esattoriale prima della scadenza dei suddetti termini, in modo da evitare l’eventuale instaurarsi del procedimento contenzioso su motivi di illegittimità della cartella esattoriale, che l’ente creditore riconosce fondati.

 

ATTENZIONE

È bene ricordare che l’istanza per lo annullamento della cartella esattoriale in autotutela non sospende di per sé la riscossione delle somme indicate nella cartella esattoriale.

 

ANNULLAMENTO DELLA CARTELLA ESATTORIALE A SEGUITO DI DECISIONE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA

Quando una cartella esattoriale è stata dichiarata illegittima da una Commissione tributaria, il contribuente ha diritto di ottenere lo annullamento della cartella esattoriale entro 90 giorni dalla notifica della decisione. Contestualmente allo annullamento della cartella esattoriale l’ufficio deve disporre anche il rimborso delle somme iscritte a ruolo eventualmente pagate dal contribuente prima della decisione di annullamento della cartella esattoriale.

Il rimborso viene riscosso presso il concessionario.

Se lo annullamento della cartella esattoriale non viene disposto tempestivamente dall’ufficio che vi sarebbe tenuto, le norme del contenzioso tributario offrono al contribuente uno strumento efficace per costringere l’Amministrazione a dare esecuzione alla decisione della Commissione tributaria: il “giudizio di ottemperanza”.

Questo strumento è però attivabile solo nei confronti delle sentenze divenute definitive: finché non sono definitive, infatti, potrebbero essere appellate, e comunque, per definizione, se non sono definitive non possono essere sentenze esecutive. Se la decisione che il contribuente intende far eseguire non è definitiva può comunque sollecitare l’ufficio invocando l’applicazione della legge n. 241 del 1990.

 

Il GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

Dopo la scadenza del termine entro il quale dovevano essere adempiuti da parte dell’ufficio gli obblighi imposti da una sentenza divenuta definitiva (o, in mancanza del termine, dopo 30 giorni dalla messa in mora mediante ufficiale giudiziario) e sempreché l’obbligo derivante dalla sentenza non si sia estinto (prescrizione decennale), il contribuente può presentare un ricorso per chiedere che venga data esecuzione alla sentenza.

Il ricorso per l’ottemperanza va indirizzato al Presidente della Commissione tributaria che ha emesso la sentenza passata in giudicato e va depositato presso la segreteria della stessa Commissione tributaria.

La Commissione tributaria può anche delegare un proprio componente o nominare un Commissario speciale (Commissario “ad acta”) perché provveda direttamente all’esecuzione.

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