Notifica mezzo posta

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 7815/2006, ha ribadito le nuove norme che seguono alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 346/88 che ha stabilito l’incostituzionalità dell’ art. 8, comma 2, legge 890/82, nella parte in cui non prevede che, per le notifiche a mezzo posta, in caso di rifiuto di ricevere i piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, del compimento delle formalità descritte e del deposito del piego, sia data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento. A un cittadino è stata elevata una multa per infrazione al codice della strada e il verbale di accertamento gli è stato notificato tramite notifica della cartella esattoriale a mezzo posta. Ma, essendo il destinatario assente, la cartella è rimasta in deposito presso l’Ufficio Postale. Ora, secondo il Comune di residenza del cittadino multato, la notifica dei verbali si è perfezionata al decimo giorno dal deposito del plico presso l’ufficio postale. Ma non è stata dello stesso avviso la Corte Costituzionale, che ha pienamente giustificato l’opposizione del cittadino alla cartella esattoriale e respinto il ricorso del Comune sulla base del fatto che la notifica del verbale di accertamento è avvenuta per posta, mediante il deposito presso l’ufficio postale , senza dare il notiziamento di quanto sopra mediante nuova raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviarsi al destinatario risultato assente.

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