GIUDICE DI PACE DI ANCONA

 

 

 

Il pagamento di una somma inferiore al dovuto in tema di sanzioni amministrative pecuniarie del Codice della Strada, comporta l/'iscrizione a ruolo della somma pari alla meta/' del massimo edittale meno la somma versata.

Opposizione a sanzioni amministrative - Cartella esattoriale - Pagamento parziale sanzione Codice della Strada - Raddoppio importo - Iscrizione a ruolo differenza complessiva e non residuale - Sussiste./r/n(D.lg. 30 aprile 1992, n.285, art.201, comma 4 e art. 203; d.lg. 10 settembre 1993, n. 360; d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495; d.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, art. 389; l. 14 novembre 1981, n. 689, art. 27)/r/n/r/n

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI ANCONA nella persona della Dott.ssa ISABELLA DE FANIS ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel ricorso iscritto al n. 744/A del Ruolo Generale dell/'anno 2003, promosso

DA

XXXXXXXX, residente in Ancona via xxxxxx n. x, in giudizio personalmente; RICORRENTE CONTRO

- COMUNE DI NUMANA, in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso dal Funzionario Magg. dott. R. Benigni, giusta delega in calce al ricorso passivo;

- ANCONA TRIBUTI S.p.A.,. in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall/'avv. xxxxxxxxxxxxi ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio sito in Ancona, via xxxxxxxxxxx giusta delega in calce al ricorso passivo; RESISTENTI

OGGETTO : opposizione a sanzione amministrativa.

CONCLUSIONI Per l/'attore: annullare il provvedimento con vittoria di spese e competenze di lite.

Per il Comune di Numana: Respingere il ricorso nel merito in quanto infondato e condannare l/'opponente alle spese di lite.

Per l/'Ancona Tributi S.p.A.: dichiarare l/'estraneitá della Concessionaria alle vicende di causa e condannare la parte che risulterá soccombente al rimborso delle spese e competenze di lite.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data I7 luglio 2003 xxxxxx xxxxx xxx esponeva che in data 09/11/0I gli veniva notificato verbale n. xxxxx della Polizia Municipale di Numana, con cui gli si intimava il pagamento della somma di L. I42.920 (E 73,8I), per violazione del Codice della Strada. Tale somma veniva pagata in data 04/01/02 con bollettino postale. In data 2I/06/03 gli veniva notificata una ulteriore cartella di pagamento per la somma di E 85,34, con la motivazione del mancato versamento della somma di E 5,I6 per spese di compiuta giacenza presso l/'Ufficio Postale. Proponeva quindi ricorso, formulando le conclusioni sopra indicate: A seguito di decreto di fissazione di udienza, si costituiva ritualmente il Comune di Numana che formulava le conclusioni dianzi indicate. Si costituiva altresí l/'Ancona Tributi S.p.A. che depositava in Cancelleria comparsa di costituzione e risposta, in cui formulava le seguenti conclusioni: dichiarare la regolaritá della cartella esattoriale impugnata; dichiarare l/'estraneitá della Concessionaria alle vicende cui é causa; accertare e dichiarare comunque che nessuna responsabilitá é configurabile in capo alla Concessionaria per i fatti cui é causa; in caso di accoglimento del ricorso, disporre comunque in ordine a quanto richiesto nei soli confronti del ricorrente e senza pregiudizio

alcuno per eventuali pari iscrizioni a carico di altri e

condannare in ogni caso la parte che risulterá

soccombente al rimborso delle spese e competenze, che la Concessionaria dovrá sopportare per l/'obbligata ex lege partecipazione al giudizio. Terminata l/'istruzione le parti venivano invitate a precisare le conclusioni. Vi provvedevano illustrando le proprie posizioni. Il Giudice di Pace si ritirava in Camera di Consiglio e, quindi, pronunciava sentenza, mediante lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE L/'istruttoria ha dato conferma ai fatti contestati al ricorrente. In particolare, l/'art. 389 del Regolamento per l/'esecuzione del C.d.S. e successive modifiche statuisce che il pagamento effettuato in misura inferiore rispetto a quanto previsto dal Codice non ha valore quale pagamento ai fini dell/'estinzione dell/'obbligazione (comma I°); che la somma versata é tenuta in acconto per la completa estinzione ( comma Il/'); che la somma da iscrivere a ruolo é pari alla differenza tra quella dovuta a norma dell/'art. 203, del codice, e l/'acconto fornito . Pertanto, alla luce di quanto statuito dall/'art. 389 D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modifiche, il ricorso appare infondato e va respinto. I1 ricorrente dovrá provvedere a versare la somma dovuta pari ad Euro 8 come da cartella esattoriale notificatagli Tenuto conto della diligenza dimostrata dal ricorrente nel provvedere tempestivamente al pagamento della sanzione, sebbene versando un importo inferiore al dovuto, si ritiene di poter concedere la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il G. di P., rilevata la regolaritá della cartella esattoriale impugnata, respinge il ricorso in quanto infondato. Dispone la compensazione delle spese di giudizio eventualmente sostenute dalle parti.

ANCONA, lí 3 Dicembre 2003

Data_Inserimento - 27/10/2004

Ufficio_giudiziario - GIUDICE DI PACE DI ANCONA

Descrizione - Il pagamento di una somma inferiore al dovuto in tema di sanzioni amministrative pecuniarie del Codice della Strada, comporta l//'/'iscrizione a ruolo della somma pari alla meta//'/' del massimo edittale meno la somma versata e non della sola differenza tra il minimo edittale ed il versato. (Art. 389 D.P.R. 16/12/1992 n. 495)

Massima - Opposizione a sanzioni amministrative - Cartella esattoriale - Pagamento parziale sanzione Codice della Strada - Raddoppio importo - Iscrizione a ruolo differenza complessiva e non residuale - Sussiste.

(D.lg. 30 aprile 1992, n.285, art.201, comma 4 e art. 203; d.lg. 10 settembre 1993, n. 360; d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495; d.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, art. 389; l. 14 novembre 1981, n. 689, art. 27)

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