Il ruolo

Il ruolo è elenco dei debitori e delle somme da essi dovuti formato dall’Ente creditore (Agenzia delle Entrate, Inps, Inail, Comuni ecc.) nella cui circoscrizione ha il domicilio fiscale il contribuente, tenuto conto dei criteri stabiliti dal ministero dell’economia e delle finanze circa i tempi e le procedure per la sua formazione ed emissione.

Se l’attività di riscossione deve essere svolta in più ambiti territoriali a seguito di variazione di residenza o domicilio fiscale del contribuente, l’ufficio forma distinti ruoli per ciascuno degli ambiti territoriali in cui operano i concessionari.

Il ruolo deve contenere l’indicazione del numero del codice fiscale del contribuente, della specie, della data in cui esso diviene esecutivo e dell’eventuale precedente atto accertativo.

Esso deve comunque contenere la motivazione, anche sintetica, della pretesa, ossia la tipologia del credito e delle relative somme dovute a titolo di imposte, sanzioni ed interessi.

Una volta formato, esso deve essere sottoscritto, anche con firma elettronica, dal titolare dell’ufficio o da funzionario delegato, divenendo solo così esecutivo.

DIVERSE TIPOLOGIE DI RUOLO

I ruoli si distinguono in «ordinari» e «straordinari». Nei ruoli “ordinari” sono iscritte, per l’intero le somme dovute a titolo di Ires, Irpef e addizionali, Irap ed IVA a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione; nei ruoli “straordinari” sono, invece, iscritte le imposte ed i relativi accessori (sanzioni ed interessi) per l’intero importo risultante dall’avviso di accertamento, anche se non ancora definitivo, qualora vi sia fondato pericolo per la riscossione.

L’emissione del ruolo “straordinario”, comportando il pagamento di quanto dovuto per l’intero importo, impone l’obbligo di motivazione in ordine alla sussistenza del c.d. “periculum in mora”, in funzione del diritto di difesa del contribuente e dell’obbligo di motivazione degli atti della pubblica amministrazione.

Il pericolo per la riscossione, legittimante l’iscrizione a ruolo “straordinario”, deve essere attuale e non potenziale, desumibile da dati sia oggettivi, sia soggettivi: pertanto, risulta illegittimo il ruolo “straordinario” laddove non fondato (motivato) sull’elemento indicativo della volontà del contribuente di depauperare il proprio patrimonio, mediante la cessione, ad esempio, o il tentativo di cessione di propri beni e diritti.

Parimenti, costituendo il ruolo “straordinario” misura cautelare a garanzia del credito erariale, esso viene meno e deve essere oggetto di sgravio, con il consequenziale provvedimento di rimborso di quanto eventualmente versato, qualora intervenga una sentenza che annulla in tutto o in parte l’atto impositivo presupposto, che ne costituisce titolo fondante.

SOSPENSIONE DEL RUOLO E DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO

Il ruolo, unitamente alla cartella di pagamento o all’avviso di accertamento esecutivo, può essere sospeso in via amministrativa e giudiziale.

In quest’ultimo caso, la sospensione può essere concessa dal Giudice con provvedimento laddove questi verifichi la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.

La sospensione in via amministrativa, invece, può essere concessa qualora, a seguito di specifica istanza del contribuente, l’Agenzia delle Entrate ravvisa la sussistenza delle ragioni addotte dal contribuente e, valutandole come fondate, provvede successivamente ad annullare in tutto o in parte in autotutela l’atto viziato.

L’annullamento dell’atto illegittimo comporta automaticamente l’annullamento degli atti ad esso consequenziali.

La richiesta di dilazione del pagamento presentata dal contribuente al competente Agente della riscossione configura, invece, un’ipotesi di sospensione legale che preclude all’Agente della riscossione l’iscrizione di nuovi fermi amministrativi e nuove ipoteche, l’avvio di nuove procedure esecutive, mentre il pagamento della prima rata estingue la procedura esecutiva già avviata, salvo che non si sia già tenuto l’incanto con esito positivo, non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero il terzo pignorato non abbia già reso dichiarazione positiva.

La presentazione dell’istanza di rateazione, tuttavia, anche quando sospende l’avvio della procedura esecutiva, non fa venir meno in capo al contribuente la qualità di “soggetto inadempiente”.

Pertanto, una volta avvenuta la segnalazione di disponibilità delle somme ad opera di una pubblica amministrazione o società a partecipazione pubblica, questa dovrà sospendere il pagamento nei confronti del contribuente moroso ed effettuarlo all’Agente della riscossione a seguito di pignoramento di crediti presso terzi.

Un’ultima ipotesi di sospensione legale degli atti riscossivi e del ruolo in essi portato è quella introdotta con la legge di stabilità per il 2013 che consente al contribuente di presentare telematicamente una dichiarazione –  entro 60 giorni dalla notifica di un atto riscossivo –  contenente una delle ipotesi previste dal Legislatore (quali la prescrizione o la decadenza maturate prima che il ruolo sia reso esecutivo, il provvedimento di sgravio emesso dall’Ente creditore, la sospensione amministrativa o giudiziale, la sentenza di annullamento parziale o totale del ruolo, il pagamento effettuato prima della formazione del ruolo).

L’Ente creditore è tenuto a comunicare – entro il termine di 220 giorni – l’esito dell’esame della dichiarazione, a pena dell’annullamento di diritto del debito e conseguente discarico del relativo ruolo.

IMPUGNAZIONE DEL RUOLO

Una volta formato e trasmesso al competente Agente della riscossione, il ruolo viene notificato e portato a conoscenza del contribuente per il tramite della cartella di pagamento in cui viene trasfuso.

L’impugnazione del ruolo è subordinata alla notificazione della cartella di pagamento e, in caso di sua invalida e/o omessa notificazione, alla comunicazione di un successivo atto della riscossione o dell’esecuzione esattoriale (intimazione di pagamento, comunicazione preventiva di ipoteca, comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria, comunicazione preventiva di fermo amministrativo, pignoramento di crediti presso terzi).

In quest’ultimo caso il contribuente, entro il termine di 60 giorni, eccependo il vizio di irrituale o omessa notifica della prodromica cartella di pagamento, potrà impugnare l’atto consequenziale e chiederne l’annullamento per interrompere la sequenza procedimentale così proseguita illegittimamente o, in alternativa, esercitando l’azione recuperatoria (facoltativa), impugnarlo unitamente agli atti presupposti (ruolo e cartella di pagamento) facendo valere vizi che inficiano questi ultimi e contestando, così, in radice il debito tributario reclamato nei suoi confronti.

Come noto, al di fuori dei suddetti casi, l’immediata giustiziabilità del ruolo e della cartella di pagamento per il tramite dell’estratto di ruolo non è più consentita al di fuori delle tre ipotesi tassativamente previste dal Legislatore, ossia quando al contribuente sia preclusa la partecipazione a gare d’appalto pubbliche, oppure non possa ricevere pagamenti dalla pubblica amministrazione e, infine, quando il contribuente perda un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione.

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